Nuova normativa sul vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

Scopri le novitĂ  della riforma del vincolo sportivo CONI – FIR

Con la riforma del vincolo sportivo, introdotta dal D.Lgs 36/2021 e successivamente modificata dal decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, sono state modificate le disposizioni regolamentari che hanno interessato, preliminarmente, lo Statuto Federale e il Regolamento Organico FIR attraverso apposita deliberazione della Giunta Nazionale del CONI. La modifica normativa principale consiste nella definizione in massimo due stagioni sportive della durata del vincolo regolamentare e la revisione del premio di formazione tecnica.

Il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport del rugby e di tutte le rispettive specialità e varianti esclusivamente nell’interesse dell’associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso vincolante dell’associato. Il vincolo si costituisce con la procedura di tesseramento mediante la compilazione della modulistica predisposta dalla FIR (art. 34 del Regolamento Organico, comma 1 e 2).

Il regime del vincolo sportivo è determinato dall’età del giocatore al momento del tesseramento.
Gli effetti regolamentari prodotti dal compimento degli anni di età durante la stagione sportiva, si producono dal 1° luglio della stagione sportiva successiva. Il vincolo sportivo vincola il tesserato giocatore al soggetto affiliato fino al 30 giugno della stagione sportiva in cui termina (art. 35 del Regolamento Organico).

Vincolo REGOLAMENTARE

  • La nuova disciplina del vincolo sportivo entra in vigore dal 1° luglio 2024 con la nuova stagione sportiva 2024/2025. Sino a tale momento rimangono vigenti le precedenti disposizioni sia in tema di vincolo sportivo sia di indennitĂ  di formazione.
  • Per i giocatori dal 14° anno al 26° anno di etĂ  il vincolo sportivo è biennale e l’atleta resterĂ  vincolato al soggetto affiliato di appartenenza per un periodo pari a due stagioni sportive. Il tesseramento per la seconda stagione sportiva si intende rinnovato automaticamente.
  • Per i giocatori delle restanti etĂ  il vincolo sportivo è annuale e limitato alla stagione sportiva per cui l’atleta è tesserato con il soggetto affiliato ed il trasferimento non è subordinato al rilascio del nulla osta.
  • Al termine dell’anno sportivo che conclude il periodo di vincolo, l’atleta è libero di rinnovare il tesseramento con il soggetto affiliato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato. In quest’ultimo caso, qualora previsto, previo versamento di un Premio di formazione tecnica da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.
  • In particolare, nella stagione in cui scade il solo vincolo biennale, l’atleta dovrĂ  comunicare all’affiliato, entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio Federale, la volontĂ  di non rinnovare il vincolo; in caso contrario l’atleta dovrĂ  intendersi vincolato e la societĂ  sportiva potrĂ  esercitare il rinnovo del tesseramento per un nuovo periodo. Tale volontĂ  dovrĂ  essere esercitata in forma scritta attraverso posta elettronica certificata o mezzo equivalente tale da dimostrare l’avvenuta ricezione (si fa riferimento alla data di arrivo della comunicazione alla societĂ  sportiva) direttamente alla societĂ  sportiva di appartenenza. Ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni il termine entro cui manifestare la volontĂ  di svicolo è il 20 maggio 2024.
  • L’atleta comunque, durante il vincolo, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha la facoltĂ  di essere trasferito con il consenso dell’affiliato di appartenenza ad altro soggetto affiliato, con il quale si stabilirĂ  analogo vincolo, fatto salvo il versamento di un Premio di formazione tecnica, qualora previsto, da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.

Vincolo Volontario

Il vincolo sportivo VOLONTARIO, invece, è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore maggiorenne e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico tra essi intervenuto, della durata massima di quattro stagioni sportive, che deve risultare, a pena di nullitĂ , da atto scritto. In tal caso il tesseramento si rinnoverĂ  di stagione in stagione sportiva per la durata stabilita dall’accordo e ne seguirĂ  le vicende. 

Durante la vigenza dell’accordo il giocatore potrà essere trasferito con nulla osta da parte del soggetto affiliato di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell’accordo.

La validitĂ  e la opponibilitĂ  di tali accordi devono risultare da un â€śmemorandum”, conforme al modello stabilito dalla Federazione che, debitamente sottoscritto dal Presidente del soggetto affiliato e dal giocatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipula presso l’ufficio Affiliazione e Tesseramento, che lo annoterĂ  in apposito registro, anche in formato digitale.

Il vincolo sportivo volontario, salvo quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.

L’indennitĂ  di formazione viene sostituita dal PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA, riconosciuto per i soli giocatori maggiorenni (ovvero che compiono il 18° anno nella stagione sportiva), ha lo scopo di indennizzare, di norma, il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore, in costanza di affiliazione, a partire dal quadriennio di formazione, in caso di trasferimento dello stesso ad altro soggetto affiliato, per le spese sostenute e per le attivitĂ  svolte e finalizzate alla formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e del vivaio.

Il premio è dovuto per i soli giocatori che hanno iniziato la loro attività sportiva in Italia nelle categorie Propaganda o Juniores. Ai fini del calcolo del premio, si tiene altresì conto di:

  1. etĂ  del tesserato ed il momento in cui si verifica il trasferimento;
  2. delle effettive stagioni sportive di tesseramento;
  3. del massimo campionato Seniores a cui è iscritto il soggetto affiliato di destinazione.

Le modalitĂ  e le procedure di versamento del Premio di formazione tecnica saranno definite con successivo provvedimento dal Consiglio Federale.

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